Aire, italiani all’estero: tutto quello che c’è da sapere sulla residenza

Innanzitutto l’ Aire si basa sull’emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e Censimento degli Italiani all´Estero”) e del suo regolamento esecutivo, il D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.

Chi deve iscriversi all’Aire?

– I cittadini italiani che intendono spostare la loro residenza dall’Italia all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
– I cittadini italiani nati e residenti al di fuori del territorio italiano, il cui atto di nascita venga trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza.
– Le persone che pur continuando a risiedere all’estero, vi acquisiscono la cittadinanza italiana.

Chi non deve iscriversi all’Aire?

– I cittadini italiani che si recano all’estero per un periodo inferiore ai dodici mesi
– I lavoratori stagionali
– I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero
– I militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO

L’iscrizione all’Aire è obbligatoria?

Sì. Iscriversi all’Aire se si risiede all’estero e si rientra in una delle categorie sopracitate è un obbligo prescritto per legge. Chi non si iscrive spontaneamente all’Aire pur essendo portatore dei requisiti sopraelencati, viene iscritto d’ufficio nel caso le autorità competenti si rendano conto del fatto che sussistono le condizioni per essere registrati all’Anagrafe

Come si fa ad iscriversi all’Aire?

Ci si può iscrivere all’Aire sia prima di recarsi all’estero che una volta arrivati nel nuovo paese di residenza all’estero.
Iscrizione all’Aire prima di recarsi all’estero: si effettua nell’ultimo comune di residenza nel quale si è vissuto. Ci si reca in comune e si dichiara la propria intenzione di recarsi all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Il comune in questione prenderà nota del nominativo del cittadino in due registri, quello delle cancellazioni anagrafiche e quello dell’AIRE, ma attenderà di ricevere dall’ufficio consolare del paese di residenza del cittadino il documento che attesti l’avvenuta iscrizione in loco. Solo in quel momento la cancellazione dal’APR sarà effettiva, e il cittadino risulterà iscritto a tutti gli effetti all’AIRE, nel comune nel quale ha cominciato la procedura.
Iscrizione all’AIRE nel paese estero di residenza: è sufficiente recarsi all’ufficio consolare e compilare l’apposito modulo di iscrizione, accompagnato da un documento d’identità. Vi consigliamo di informarvi presso il consolato, prima di recarvi di persona a compilare il modulo: alcuni consolati richiedono infatti una dichiarazione del datore di lavoro in loco, o altri tipi di garanzie circa il fatto che il cittadino risiede effettivamente all’estero per un periodo che va oltre l’anno. La maggior parte dei siti web di ambasciate e consolati forniscono il modulo online. E’ un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri famigliari che accompagnano il cittadino all’estero. Il consolato invia questo modulo all’ultimo comune di residenza del cittadino, che ne registra l’avvenuta iscrizione all’AIRE, e ne informa l’AIRE nazionale.

Come e quando ci si cancella dall’Aire?

Ci sono quattro ragioni che giustificano la cancellazione dall’AIRE:
– rimpatrio dall’estero e successiva iscrizione all’APR (Anagrafe Popolazione Residente)
– morte
– irreperibilità presunta
– perdita della cittadinanza

Se sono iscritta all’ Aire perdo la copertura sanitaria in Italia?

Sì. Iscrivendosi all’ AIRE si perde il diritto al medico di base, all’assistenza ospedaliera tramite mutua e all’acquisto dei medicinali dietro pagamento del solo ticket. L’unica cosa che non si perde è il diritto all’assistenza sanitaria urgente, quella cioè che passa per il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni anche non consecutivi, secondo quanto affermato da un grande quantità di consolati presso i quali ci siamo informate.
Va detto però che la norma è confusa e che spesso gli stessi ospedali non sanno come porsi di fronte agli italiani residenti all’estero.

Se sono iscritta all’ Aire devo comunque pagare le tasse sulla casa che possiedo in Italia?

Sì, dobbiamo pagare le tasse sulla casa che possediamo in Italia tenendo presente che per il fisco questa casa non è considerata “abitazione principale”. Non vivendoci abitualmente non si ha quindi il diritto alla deduzione dal reddito complessivo che viene in generale applicata alla “prima casa”. Dall’altra parte però il fisco ci permette di non applicare l’aumento di un terzo della rendita catastale come avviene per la “seconda casa”. Per quanto riguarda l’Imu, si deve fare riferimento al D.L. 2 marzo 2012 n.16 dove si legge che viene riservata ai Comuni la facoltà di considerare abitazione principale l’unità posseduta dai cittadini italiani reglarmente iscritti all’Aire, non residenti nel terriorio dello Stato, a condizione che questa non risulti locata.
Con riferimento alla tassa sui rifiuti, alcuni comuni stabiliscono che la tassa non va pagata solo dimostrando che si è iscritti all’Aire, altri invece richiedono la prova che la casa sia disabitata (ossia non ci sono contratti di utenza attivi).
Rispetto alle utenze (luce, acqua e gas), se l’erogazione è regolare le bollette vanno pagate comunque come prima casa.

Se sono iscritta all’ AIRE posso avere una carta d’identità italiana?

Certamente. I cittadini italiani iscritti all’ AIRE che risiedono in un paese dell’Unione Europea possono richiederne il rilascio al proprio consolato. In alcuni casi la procedura si può fare per posta, basta scaricare l’apposito formulario dal sito del consolato e seguire le indicazioni. Il consolato invierà richiesta all’ultimo comune italiano di residenza del cittadino, e questo potrebbe rallentare la pratica, che comunque in generale è espletata in una quindicina di giorni. La carta d’identità può essere consegnata esclusivamente all’interessato.

I consolati dei paesi extraeuropei non emettono la carta d’identità per i cittadini italiani iscritti all’ AIRE. La regola potrebbe cambiare, ma al momento se risiedete in un paese che non appartiene all’UE, potete richiedere la carta d’identità solo presso l’AIRE del vostro comune italiano.

Se sono iscritta all’ AIRE non pago le tasse sul mio stipendio?

Per schematizzare (anche se la materia resta comunque nebulosa e spesso le stesse aziende che inviano personale all’estero, o le aziende estere che impiegano personale italiano sono confuse e non hanno le idee chiare su come agire) questi sono i filoni principali nei quali potreste rientrare, come cittadini italiani iscritti all’AIRE:
1. avete la residenza all’estero e lavorate per una ditta estera che vi versa lo stipendio all’estero, oppure esercitate una professione come free-lance e lavorate esclusivamente per enti esteri che pagano su un conto bancario all’estero: non dovete pagare tasse italiane
2. avete la residenza all’estero e lavorate per una ditta italiana che vi ha mandato all’estero, ma con un contratto diretto con la casa madre in Italia: pagate le tasse in Italia e a seconda del paese in cui vi trovate dovete fare o meno la dichiarazione delle imposte e pagare eventuali differenze o aggiustamenti anche in loco
Per i lavoratori free-lance: gli enti italiani per i quali eseguite delle prestazioni a distanza hanno la possibilità di emettere una “nota spese sull’estero”, basta che voi proviate di essere residenti all’estero e che disponiate di un conto bancario nel vostro paese di residenza. In questo caso il compenso non è soggetto a tassazione.

fonte:

http://www.expatclic.com/2009/02/tutto-quello-che-avreste-voluto-sapere-sullaire-ma-non-avete-mai-osato-chiedere/#1.

Redazione

Sono il fondatore del sito web e da sempre sono interessato agli italiani che emigrano all'estero per cercare fortuna. Così, nel 2016, ho avviato questo portale per permettere a tutti di raccontare le loro esperienze e fornire informazioni a chi vuole emigrare.

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