LE ORIGINI DEL TRUST :
Il Trust è indubbiamente uno dei più importanti istituti dei sistemi giuridici del Common Law.
In Inghilterra intorno al XV secolo si diffuse tra i ricchi proprietari terrieri e non la prassi di affidare un patrimonio, spesso di natura immobiliare, ad una persona di fiducia. In modo da preservare la riservatezza sulla consistenza del proprio patrimonio. In pratica accadeva che il soggetto che disponeva di grandi possedimenti decidesse di intestarlo ad altri al fine di tenerlo nascosto, o meglio di mantenere riserbo sulla consistenza rispetto a terzi.
Usualmente veniva redatta una lettera con le disposizioni che il nuovo intestatario doveva attuare nel corso del tempo, ad esempio durante il periodo delle crociate, chi partì in guerra ed aveva possedimenti, era solito dare disposizione all’uomo di fiducia di donare tutto il patrimonio ad una data persona se non avesse fatto più ritorno (morto in guerra o fatto prigioniero).
Nel tempo questa usanza entrò nel diritto inglese come legge. Oggi esiste anche un tribunale che si dedica esclusivamente a dispute occorse durante i Trust.
IN ITALIA :
Il nostro paese è stato uno dei primi a sottoscrivere (a L’Aja nel 1985), e ratificare con legge (la n. 364 del 1989), la “Convezione sulla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento”. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita ha confermato la piena legittimità dell’istituzione, da parte dei cittadini italiani, di c.d. Trust interni.
Si tratta di Trust caratterizzati dal fatto che il disponente, i beneficiari, il Trustee ed i beni conferiti in Trust sono italiani, mentre la legge regolatrice è quella di uno dei numerosi Stati stranieri che disciplinano il Trust.
La scelta di istituire un Trust si basa sulla constatazione che tale strumento giuridico sia spesso l’unico nel nostro ordinamento giuridico che consente in modo efficace e completo di realizzare i desideri e gli interessi meritevoli di tutela di un cittadino italiano.
Condizione preliminare ed imprescindibile affinché il Trust svolga la sua funzione protettiva è che colui che istituisce un Trust:
- Non abbia pregresse situazioni di debito patologiche;
- Attui un effettivo affidamento al Trustee;
- Persegua solo leciti interessi.
La ricerca di un risparmio fiscale, quando è possibile, costituisce solo una conseguenza e non l’obiettivo della istituzione di un Trust.
COME FUNZIONA :
Istituendo un Trust, il disponente non soltanto trasferisce un bene al Trustee indicandogli come esso debba essere impiegato e a favore di chi ma ottiene un effetto protettivo, tipico del Trust, detto di segregazione, la cui ampiezza non ha eguali tra gli strumenti giuridici presenti nel nostro ordinamento.
PER COSA PUO’ ESSERE UTILIZZATO :
In ambito familiare:
› mantenimento del patrimonio della famiglia unito nel tempo;
› tutela dei figli minori in costanza di separazione o divorzio;
› sostegno economico ai figli che si sposano;
› assistenza a soggetti handicappati, deboli, malati;
› adempimento di obblighi morali.
In ambito commerciale:
› controllo di un gruppo industriale;
› gestione di patti di sindacato;
› gestione di operazioni di investimento congiunto in una società;
› costituzione di garanzie per i creditori;
› alienazione di beni gravati da pesi;
› incasso di crediti e loro distribuzione.