Sono pochi a poter affermare di non aver mai fatto i conti con la propria valigia che non compare sul nastro dei bagagli. Fortunatamente in casi come questo il Regolamento (CE) n. 889/02 e la Convenzione di Montreal prevedono dei diritti che i passeggeri possono far valere nei confronti della compagnia aerea.
Le regole sul bagaglio
Per prima cosa le compagnie aeree sono obbligate ad informare i propri clienti in anticipo riguardo le politiche del trasporto bagagli, comprese le regole sui rimborsi.
Se la tua valigia ti viene riconsegnata tardivamente, il consumatore può acquistare una serie di beni di prima necessità (biancheria intima, spazzolino e dentifricio ecc.) nel Paese di destinazione e farsi rimborsare la spesa sostenuta. Il limite massimo di risarcimento è stabilito in 1.131 DSP* .
È fondamentale conservare ricevute o scontrini che possano dimostrare gli acquisti effettuati e il loro prezzo.
Attenzione però alle politiche di rimborso delle compagnie aeree. Alcune rimborsano un fisso per ogni giorno di ritardo, mentre altre rimborsano solo il 50% delle spese sostenute. Altre ancora rimborsano l’intero importo solo se il consumatore rispedisce alla compagnia aerea gli abiti e gli altri beni acquistati.
Nel caso in cui il bagaglio sia stato danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo entro 7 giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. La legge non prevede esplicitamente la raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia è preferibile scegliere questa forma per avere la certezza che il reclamo arrivi a destinazione e per riuscire a provare che i termini sono stati rispettati.
In caso di perdita del bagaglio, al consumatore viene solitamente richiesto una lista del contenuto con l’indicazione del valore di ogni singolo oggetto.
*DSP: Diritti speciali di prelievo. Nominano un’unità di conto del FMI – Fondo Monetario Internazionale.
Sono la base di calcolo anche nell’ambito delle pretese risarcitorie per danni causati durante il volo.
Sul sito del FMI si trova sotto il punto IMF Finances una tabella di conversione, cliccando sulla opzione SDR valuation.
In data 9 aprile 2015 il valore di 1 DSP era pari ad euro 0,780327.