AGENZIA SERVIZI PER L'ESTERO

redditi esteri

I redditi esteri devono essere dichiarati in Italia ? Dipende

Redditi esteri: quando un soggetto ha percepito redditi esteri deve prestare attenzione al concetto di residenza fiscale per capire se i redditi sono oggetto di imposizione fiscale anche in Italia. Secondo la “worldwide taxation“, i redditi di un soggetto residente in Italia, saranno assoggettati ad imposta ovunque essi siano prodotti. 

Quando un contribuente, per vari motivi, decide di lasciare l’Italia per andare a lavorare all’estero, al momento della dichiarazione dei redditi, si pone il problema di capire se i redditi esteri siano da dichiarare anche nel nostro Paese, oppure, se sono solo da dichiarare nel Paese estero ove sono stati percepiti.

Il problema sembrerebbe essere di facile soluzione: se ci trasferiamo all’estero, non dobbiamo più niente all’Italia. In realtà le cose non stanno davvero in questo modo, ma molte persone peccano di superficialità nel curare questi aspetti, e molto spesso finiscono con il pagare sanzioni (se mai dovessero tornare in Italia) per non aver rispettato la normativa in vigore.

Vediamo, di seguito, i criteri da seguire per stabilire con certezza se dobbiamo dichiarare i nostri redditi percepiti all’estero anche in Italia.

Redditi esteri: la residenza fiscale

Il concetto fondamentale per capire se è necessario dichiarare i redditi esteri anche in Italia è il concetto di residenza fiscale, che il nostro ordinamento tributario ha definito all’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86, ai sensi del quale:

ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04/05/1999″.

Le condizioni sopra citate, per verificare la residenza in Italia, sono alternative tra loro, nel senso che, è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia (e quindi dichiari qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti, secondo il principio della “worldwide taxation“).

Al contrario, se invece, un soggetto non possiede alcuna delle caratteristiche sopra citate, non sarà considerato residente fiscalmente in Italia, e pertanto sarà chiamato a dichiarare e quindi tassare nel nostro Paese soltanto i redditi ivi percepiti.

Redditi esteri e l’AIRE: Anagrafe dei residenti all’estero

Per venire in contro agli italiani che si trasferiscono all’estero la Legge n. 470/88 ha istituito l’AIRE (ovvero, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero (intendendosi per tale anche i Paesi facenti parte dell’Unione europea) devono farne dichiarazione all’Ufficio anagrafe del proprio comune oppure, all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.

La predetta iscrizione, che viene eseguita gratuitamente, è un diritto/dovere del cittadino e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

Per avere maggiori informazioni sull’iscrizione all’AIRE vi invitiamo alla lettura di questo contributo: “AIRE: Anagrafe dei residenti all’estero“.

Redditi esteri: iscrizione all’Aire e redditi esteri

Ogni soggetto che si trasferisce all’estero per lunghi periodi è tenuto ad iscriversi all’AIRE, per essere considerato fiscalmente residente all’estero. Affinché questa condizione possa essere soddisfatta, tuttavia, è necessario che l’iscrizione all’AIRE sia valida ed efficace per almeno 183 giorni nell’anno (ovvero per la maggior parte del periodo di imposta).

Soltanto in questo caso, infatti, per quel periodo di imposta il soggetto può validamente essere considerato residente all’estero, e quindi, avrà facoltà di dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi percepiti.

Per questo vi consigliamo di verificare sempre, quando vi siete iscritti all’AIRE, per capire se nell’anno di iscrizione sarete considerati fiscalmente residenti in Italia, o meno.

Redditi esteri: la dichiarazione dei redditi

Una volta chiarito il concetto di residenza fiscale, le situazioni cui può trovarsi di fronte un soggetto che ha lavorato all’estero sono due, a seconda che sia o meno residente fiscalmente in Italia:

  • Il contribuente risulta residente fiscalmente all’estero – In questo caso dichiarerà i redditi esteri e pagherà le eventuali imposte dovute soltanto nel Paese straniero;
  • Il contribuente risulta residente fiscalmente in Italia – Se il contribuente nonostante la residenza estera non possiede i requisiti per essere considerato fiscalmente residente nel Paese straniero dovrà dichiarare in Italia i redditi esteri e dovrà dichiarare gli stessi redditi anche nel Paese straniero. In questa ipotesi, però è bene sottolineare che esistono molti trattati bilaterali stipulati tra l’Italia e i Paesi stranieri volti ad evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero, disciplinando le singole pretese impositive di ogni stato.

Nel caso in cui il soggetto debba dichiarare sia in Italia che nel Paese estero dei redditi formatisi nell’anno, questi saranno dichiarati nei quadri dell’Unico secondo la loro natura, esattamente come avviene per i redditi italiani (RC, RE, RF ecc.) e sarà possibile, ai sensi dell’articolo 165 del DPR n. 917/86, recuperare le imposte pagate definitivamente all’estero sui predetti redditi, attraverso un credito d’imposta.

Il recupero delle imposte pagate all’estero dovrà essere effettuato compilando il quadro CE del modello Unico Persone Fisiche, sia per i redditi di impresa, che per i redditi diversi da questi.

 

FONTE

Scroll to Top